(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 16
                          del 1 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  1.  Il  comma  2  dell'art.  2 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52 e'
abrogato.
  2. All'art. 4, sesto comma, della L.R. 2 novembre  1979,  n.  52  e
successive  modificazioni,  dopo  l'espressione  "L. 1497/39" e prima
delle parole "nel termine", e' inserita la seguente espressione:   "o
le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge".
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 23 febbraio 1995
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 17
gennaio 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  18
febbraio 1995.