(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 16 del 1 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 2 novembre 1979, n. 52 e' abrogato. 2. All'art. 4, sesto comma, della L.R. 2 novembre 1979, n. 52 e successive modificazioni, dopo l'espressione "L. 1497/39" e prima delle parole "nel termine", e' inserita la seguente espressione: "o le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 febbraio 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 17 gennaio 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 18 febbraio 1995.